Garanzia auto usata: come funziona e cosa copre

La garanzia su un’auto usata dipende soprattutto da chi vende il veicolo. Se acquistate da un concessionario, un rivenditore o un autosalone, si applica la garanzia legale di conformità prevista dal Codice del Consumo.

Se acquistate da un privato, valgono invece le regole del Codice Civile sulla garanzia per vizi. Capire questa differenza è fondamentale: cambiano durata della tutela, tempi per segnalare il difetto, prove da raccogliere e rimedi disponibili. In questa guida vediamo cosa copre la garanzia auto usata, quanto dura e cosa fare se dopo l’acquisto emerge un problema.

Sommario

Garanzia auto usata: professionista o privato?

La prima cosa da verificare è chi vi ha venduto l’auto. Se il venditore è un professionista — ad esempio concessionario, rivenditore, autosalone o operatore che vende nell’ambito della propria attività — si applica il Codice del Consumo. In questo caso l’acquirente è tutelato dalla garanzia legale di conformità. Se invece il venditore è una persona privata che non agisce nell’esercizio di un’attività professionale, si applica il Codice Civile. La tutela esiste, ma è più limitata e richiede maggiore attenzione, soprattutto sui tempi per denunciare il difetto. Non esiste quindi una sola “garanzia auto usata” valida in ogni caso: la protezione cambia in base al tipo di venditore.

Acquisto da professionista: garanzia legale di conformità

Quando acquistate un’auto usata da un professionista, avete diritto alla garanzia legale di conformità. Questa garanzia copre i difetti di conformità presenti al momento della consegna, anche se si manifestano successivamente. La durata ordinaria è di 24 mesi dalla consegna del veicolo. Per le auto usate, le parti possono concordare per iscritto una durata inferiore, ma mai sotto i 12 mesi. Se nel contratto non è indicata una riduzione espressa, la durata resta quella ordinaria. La garanzia legale non può essere eliminata. Eventuali formule come “garanzia esclusa” o “auto venduta senza garanzia”, se usate da un venditore professionista verso un consumatore, non possono cancellare i diritti minimi previsti dalla legge.

Cosa copre

La garanzia copre i difetti di conformità, cioè problemi che rendono l’auto diversa da quanto concordato o non adatta all’uso normale, tenendo conto del fatto che si tratta di un veicolo usato.

Per valutare se un difetto è coperto bisogna considerare:

  • età dell’auto;
  • chilometraggio;
  • prezzo;
  • stato dichiarato al momento della vendita;
  • manutenzione documentata;
  • normale usura del componente.

Ad esempio, un guasto anomalo a una centralina può rientrare nella garanzia; l’usura ordinaria di freni, frizione o pneumatici, invece, di solito non è coperta se coerente con età, chilometraggio e uso del veicolo.

Onere della prova

Se il difetto si manifesta entro il primo anno dalla consegna, si presume che esistesse già al momento della consegna, salvo prova contraria del venditore. Dopo il primo anno, per far valere la garanzia può essere necessario documentare meglio l’origine del problema.

Rimedi disponibili

In caso di difetto di conformità, il consumatore può chiedere innanzitutto la riparazione o la sostituzione, senza spese. Se questi rimedi non sono possibili, sono sproporzionati o non risolvono il problema, si può arrivare alla riduzione del prezzo o, nei casi più gravi, alla risoluzione del contratto.

Acquisto da privato: garanzia per vizi

Se acquistate l’auto da un privato, non si applica il Codice del Consumo. La tutela segue le regole del Codice Civile sulla garanzia per vizi. Questa garanzia riguarda i difetti che rendono il veicolo non idoneo all’uso oppure ne riducono in modo apprezzabile il valore. Si tratta, in genere, di problemi gravi, non semplici difetti estetici o normale usura.

Tempi da rispettare

Nelle vendite tra privati, i tempi sono molto più stretti:

  • il vizio deve essere denunciato al venditore entro 8 giorni dalla scoperta;
  • l’azione si prescrive entro 1 anno dalla consegna.

È importante non aspettare. Appena scoprite un problema rilevante, comunicate il difetto per iscritto e raccogliete prove.

Clausola “visto e piaciuto”

Nei contratti tra privati è frequente la clausola “visto e piaciuto”. Con questa formula l’acquirente dichiara di aver visionato l’auto e di accettarla nello stato in cui si trova. La clausola può limitare le contestazioni su difetti visibili o conoscibili al momento dell’acquisto, ma non protegge il venditore se ha nascosto in mala fede problemi rilevanti. Per esempio, chilometri alterati, danni gravi non dichiarati o difetti conosciuti e taciuti possono comunque dare luogo a contestazioni.

Rimedi disponibili

In caso di vizio rilevante, l’acquirente può chiedere:

  • la risoluzione del contratto, con restituzione dell’auto e rimborso del prezzo;
  • oppure una riduzione del prezzo proporzionata al difetto.

Nella pratica, però, chi acquista da privato deve essere pronto a dimostrare il vizio, la sua gravità e il fatto che non fosse conosciuto o facilmente riconoscibile al momento dell’acquisto.

Garanzia convenzionale: cosa controllare

Oltre alla garanzia prevista dalla legge, alcuni venditori offrono una garanzia convenzionale, detta anche garanzia commerciale. È una copertura facoltativa, con condizioni stabilite dal venditore o dalla società che la gestisce. Può prevedere servizi aggiuntivi, come copertura su alcuni componenti meccanici, assistenza stradale o riparazioni presso officine convenzionate. Attenzione però: la garanzia convenzionale non sostituisce la garanzia legale di conformità. Se acquistate da un professionista, la garanzia legale spetta comunque, anche se il contratto parla soprattutto di garanzia commerciale.

Prima di firmare, controllate:

  • durata della garanzia;
  • componenti coperti;
  • componenti esclusi;
  • eventuali franchigie o massimali;
  • officine autorizzate;
  • modalità per aprire una richiesta di intervento;
  • documenti da presentare;
  • casi in cui la copertura decade.

Una garanzia commerciale può essere utile, ma va letta con attenzione: non tutte le coperture offrono lo stesso livello di protezione.

La garanzia convenzionale: il terzo livello, facoltativo

Oltre alla tutela legale, alcuni venditori professionisti offrono una garanzia convenzionale, detta anche commerciale. Si tratta di una copertura facoltativa: nessuna norma obbliga il concessionario a proporla, ma chi la offre è vincolato alle condizioni dichiarate. Il punto da tenere a mente è che la garanzia convenzionale si somma alla garanzia legale di conformità, non la sostituisce. Nessuna clausola contrattuale può usarla come schermo per ridurre o azzerare i diritti minimi riconosciuti dalla legge. Se un venditore professionista presenta la propria copertura commerciale come "la garanzia dell'auto", vale la pena ricordare che la garanzia legale di conformità spetta comunque, anche quando non è richiamata espressamente nel contratto.

Come far valere la garanzia in pratica

Se dopo l’acquisto emerge un difetto, il primo passo è agire con ordine. Evitate interventi non autorizzati prima di aver documentato il problema e informato il venditore, soprattutto se avete acquistato da un professionista.

Ecco cosa fare:

  1. Documentate il difetto
    Fate foto, video, diagnosi dell’officina e conservate preventivi o fatture.
  2. Controllate chi era il venditore
    Professionista e privato seguono regole diverse.
  3. Comunicate il problema per iscritto
    Usate PEC, raccomandata A/R o un altro mezzo tracciabile. Descrivete il difetto, la data di scoperta e la richiesta.
  4. Rispettate i termini
    Da professionista, agite entro la durata della garanzia e il termine di prescrizione. Da privato, denunciate il vizio entro 8 giorni dalla scoperta.
  5. Chiedete il rimedio corretto
    Da professionista, di norma si parte da riparazione o sostituzione. Da privato, si può chiedere riduzione del prezzo o risoluzione del contratto, se il vizio è grave.
  6. Conservate tutte le comunicazioni
    Messaggi, email, PEC, preventivi e diagnosi sono utili se la contestazione prosegue.

Se il venditore non risponde o rifiuta la richiesta, valutate il supporto di un’associazione di consumatori, di un consulente legale o di una procedura di conciliazione prima di avviare un contenzioso.

Domande frequenti

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