Guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti e alcol
Sino al 13 dicembre 2024, l’articolo 187 del Codice della Strada puniva chi guidava in stato di alterazione psico-fisica. Oggi, punisce chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope. Differenza abissale. Ieri serviva la prova inconfutabile che in quel preciso istante il guidatore fosse drogato; oggi basta la positività. Multa di 1.500 euro, arresto da sei mesi a un anno. All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. La patente è revocata in caso di recidiva nel triennio.
Con la sentenza di condanna o di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato.
Inoltre, se il conducente - dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope - provoca un incidente stradale, le pene sono raddoppiate.
Guida sotto l’influenza di alcol (articolo 186)
Per i guidatori esperti, ossia con oltre tre anni di patente, il limite massimo di alcol nel sangue è di mezzo grammo. Superandolo, scattano le multe.
a) Multa di 543 euro qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi.
b) 800 euro e arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). Più la sospensione della patente da sei mesi a un anno.
c) 1.500 euro, arresto da sei mesi a un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). Più la sospensione della patente da uno a due anni.
Nei confronti del conducente condannato per i reati di cui alla lettera b), quindi oltre 0,8 grammi e meno di 1,5 grammi, e alla lettera c), quindi oltre 1,5 grammi, è sempre disposto che sulla patente rilasciata in Italia siano apposti i codici unionali “Limitazione dell’uso - Codice 68. Niente alcol” e “Limitazione dell’uso – Codice 69. Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436”, di cui all’allegato I alla direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006. Per un periodo di almeno due anni nel primo caso e di tre anni nell’altro.