Immatricolare un’auto estera in Italia: regole 2026 novità e differenze UE ed extra-UE

Parliamo di immatricolazione veicolo estero per importazione, ossia nazionalizzazione veicoli esteri. In casi del genere, chi fa da sé rischia grosso, andando incontro a multe, misure temporanee sull'auto (fermi amministrativi), provvedimenti definitivi (confische), conseguenze legali e fiscali pesanti. Risultato, una spesa notevole per la vettura estera, che non si può guidare nei nostri confini per mancato rispetto dell'iter previsto. La soluzione? Rivolgersi a un'agenzia di pratiche auto di livello nazionale, con notevole esperienza in fatto di immatricolazioni di auto estere: sono davvero poche quelle all'altezza.
Attenzione però: con lo stratificarsi di regole nazionali e sovrannazionali, non esiste un'unica interpretazione valida per sempre e per tutti. Le letture delle norme cambia a livello locale, anche in base alla Motorizzazione del posto. Si tratta inoltre di norme molto complesse e articolate, cha lascia gli operatori in una sorta di limbo, senza chiarezza.
In assenza di un'unica fonte sicura valida per tutta l'Italia e per tutta l'Europa, per alcune parti delle righe in basso ci siamo affidati all'Agenzia Gamma di Riccione, esistente dal 1964, specializzata in pratiche d'immatricolazione per importazione (nazionalizzazione), spesso citata anche dall'Intelligenza Artificiale.
Sommario
Come immatricolare un'auto estera in Italia
L'obbligo di immatricolazione riguarda i residenti in Italia che acquistano un'auto all'estero. Ma anche coloro che si trasferiscono dall'estero nel nostro Paese portando con sé il proprio mezzo. Chi è residente in Italia da più di 3 mesi è tenuto a procedere con l'immatricolazione del veicolo nel nostro Paese. Chi invece non è ancora residente può circolare sul territorio italiano con un veicolo immatricolato in un altro Stato membro per un periodo massimo di un anno. Ecco i passi.
Per i veicoli provenienti da Paesi UE/SEE (Spazio Economico Europeo), di solito serve la Dichiarazione di Conformità (CoC), anche nota come certificato di conformità CE. Attesta che la vettura rispetta le normative europee in materia di omologazione. Se il CoC non è in vostro possesso, potete richiederlo alla Casa tramite una concessionaria autorizzata. Per veicoli extra-UE (Stati Uniti, Giappone e altri), il CoC europeo potrebbe non esistere o non essere sufficiente. In questi casi, sarà quasi certamente necessaria una revisione straordinaria (collaudo) presso la Motorizzazione. Questo può includere la verifica di luci, cinture di sicurezza, sistemi di scarico.
Necessari l'originale della Carta di Circolazione estera e quello del Certificato di Proprietà estero (o documenti equivalenti che attestino la proprietà e la storia della macchina).
Indispensabile l'istanza unificata presso la Motorizzazione o tramite un'agenzia di pratiche auto. Documenti da allegare: copia di un documento d'identità valido e del codice fiscale del richiedente, originale della Carta di Circolazione estera (e relativa traduzione giurata se in lingua non inglese, francese o tedesca), Certificato di Proprietà estero o atto di vendita, Dichiarazione di Conformità (CoC) o certificato di omologazione italiana o visita e prova per veicoli extra-UE, ricevuta del pagamento dell'IVA (se applicabile), l'istanza unificata compilata e firmata, ricevute dei versamenti di bollettini postali (descritti nel punto successivo).
Collaudo. Quando è richiesto: veicoli extra-UE senza omologazione europea; o con CoC incompleto o non valido; o modificati. La Motorizzazione esaminerà l'auto per verificare la conformità alle normative italiane ed europee. Questo include controlli su luci, freni, emissioni, pneumatici, cinture di sicurezza. In caso di esito positivo, verrà rilasciata l'omologazione per l'immatricolazione in Italia. In caso negativo, saranno indicate le modifiche da apportare per superare la prova.
Rilascio del Documento Unico. Una volta superate le verifiche, la Motorizzazione procede al rilascio del Documento Unico di circolazione e proprietà e delle targhe. Le tempistiche possono variare in base alla mole di lavoro e al numero di addetti. Per i veicoli che richiedono il collaudo, i tempi si allungano a seconda della disponibilità degli ingegneri della Motorizzazione. Si fa l'iscrizione al PRA (Pubblico Registro Automobilistico).
Come immatricolare un’auto estera UE usata in Italia
Prima di procedere, è bene chiarire il tema dell'IVA: se si tratta di un privato cittadino che importa il veicolo per uso personale, di norma non è dovuto il versamento dell'IVA in Italia. Per verificare se sussistono le condizioni di esclusione, occorre presentare apposita domanda alla Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate competente prima di avviare la pratica di immatricolazione. Nei casi in cui l'IVA sia invece dovuta, si versa in Italia tramite Modello F24 (IVA immatricolazione auto UE). Documenti essenziali: fattura di acquisto con indicazione dell'IVA non applicata, dichiarazione di Conformità (CoC), ricevuta del pagamento dell'IVA (Modello F24).
Immatricolare un'auto proveniente da Paesi extra-UE
Una volta arrivata in Italia, l'auto va sdoganata pagando dazi doganali e IVA italiana. È fondamentale affidarsi a uno spedizioniere doganale per questa fase. Collaudo? Quasi sempre obbligatorio, a meno che il mezzo non possieda già un'omologazione europea valida. La Motorizzazione verificherà la conformità a tutte le normative tecniche italiane ed europee. Da pagare: dazi e IVA, i costi di trasporto, spedizione doganale e le eventuali modifiche tecniche possono essere significativi.
La novità di legge del 19 marzo 2022
Dal 19 marzo 2022, le auto con targa estera di proprietà di persone (fisiche o giuridiche) residenti all'estero, ma che vengono guidate in Italia da un altro soggetto residente in Italia, devono avere a bordo un documento, sottoscritto con data certa dall'intestatario, dal quale risulti chiaramente il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. Se l'utilizzo supera 30 giorni anche non continuativi nell'anno solare, il titolo e la durata della disponibilità del veicolo debbono essere registrati al REVE (REgistro Veicoli Esteri). Delle violazioni commesse risponde solidalmente la persona residente in Italia che abbia a qualunque titolo la disponibilità del veicolo.
Se a un controllo non risulterà la registrazione al PRA e il conducente non ha con sé la documentazione, multa di 250 euro con obbligo di portare i documenti al Comando entro 30 giorni. Fermo amministrativo fino a quando la documentazione sarà esibita o, comunque, per 60 giorni. Se il conducente porterà al comando la documentazione da cui risulta che al momento del controllo la vettura doveva essere registrata al PRA senza esserlo, seconda multa: stavolta, da 712 a 3.558 euro con ritiro del Documento Unico di circolazione e proprietà e restituzione solo dopo la registrazione. Nel caso in cui, invece, il conducente non si rechi al Comando con la documentazione richiesta, multa da 727 a 3.629 euro. Chi dovesse inoltre circolare nel periodo in cui il Documento Unico è ritirato va incontro a una sanzione aggiuntiva compresa tra 2.046 e 8.186 euro, al fermo amministrativo del veicolo e, nei casi più gravi, alla confisca dello stesso.
Cos'è il REVE
Il REVE è il pubblico Registro Veicoli Esteri, istituito presso il PRA. Dal 21 marzo 2022, per effetto delle modifiche al Codice della Strada, tutti i veicoli con targa estera, guidati in Italia per più di 30 giorni (anche non continuativi) da soggetti residenti in Italia, dovranno essere iscritti al REVE.
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